Statuto Pro Loco Budrio “Lo Dolce Piano”

  • NATURA

La Pro Loco di Budrio, denominata “Lo Dolce Piano” è un’associazione turistica che ha attualmente la sede in Budrio Via dei Mille, 5 e la durata è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata nei modi di legge.

 

2 – PRINCIPI GENERALI

La Pro Loco è ordinata secondo i principi delle associazioni di promozione sociale.

L’associazione non ha scopo di lucro e pertanto non può assegnare utili ai soci neanche in forma indiretta o differita né ripartire quote patrimoniali durante la vita dell’ente o in occasione del suo scioglimento.

L’eventuale avanzo di gestione annuale deve essere reinvestito per la realizzazione delle attività istituzionali.

L’organizzazione interna è ispirata ai principi della democraticità. Tutti i soci hanno pari diritti e obblighi.

L’anno sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre.

Lo statuto stabilisce i diritti e i doveri degli associati, le modalità d’approvazione dei rendiconti economico-finanziari, le modalità di scioglimento dell’associazione e i criteri per la devoluzione del patrimonio.

 

3 – SCOPI

L’Associazione, costituita quale strumento di indirizzo e coordinamento dell’attività turistica di base, si propone il raggiungimento degli scopi seguenti:

– realizzazione di iniziative atte a favorire ed incrementare la conoscenza e la valorizzazione turistica della località e delle sue risorse, con particolare riferimento alle manifestazioni sociali, culturali, ricreative, sportive, ambientaliste.

– convegni, spettacoli pubblici, escursioni, valorizzazione delle tradizioni locali.

– assistenza e informazione ai turisti.

– ogni altra iniziativa promozionale.

Al fine di raggiungere tali finalità l’associazione può esercitare la produzione e lo scambio di beni e servizi connessi ai propri scopi: creare e gestire, direttamente o tramite terzi, strutture ed uffici di ordine informativo, culturale ricreativo, sportivo, ricettivo; chiamare alla partecipazione, onerosa o gratuita, alle proprie iniziative soggetti esterni; partecipare, a titolo

Oneroso o gratuito ad iniziative promosse da terzi; predisporre progetti, ricerche, studi, ed attuarli per conto di terzi; acquisire partecipazioni a società e progetti allo scopo di incrementare le proprie risorse; accettare donazioni, eredità e lasciti; aprire conti correnti bancari e postali; compiere le operazioni bancarie utili alla gestione dell’associazione; gestire circoli ricreativi, culturali, sportivi; svolgere in generale tutte attività utili al conseguimento degli scopi sociali.

 

4 – SOCI

Sono soci le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni che hanno versato la quota associativa deliberata di anno in anno dal Consiglio nei tempi e nei modi da questo stabiliti. La qualità di socio è acquisita al momento del versamento della quota e cessa il 31 dicembre.

Possono essere soci tutti coloro che dimostrano un interesse verso l’ambito territoriale della Pro Loco e l’azione da questa svolta.

La quota associativa non è rivalutabile e la posizione associativa non è trasmissibile.

A tutti i soci competono la parità di diritti e di doveri. I soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, fruiscono delle eventuali agevolazioni poste in essere, possono partecipare alle iniziative sociali e frequentare la sede autonoma dell’ente. Il diritto di elettorato e di voto spettano ai soci maggiorenni.

Tutti i soci hanno il dovere di rispettare lo statuto e di non procurare, neanche per via indiretta, danno o discredito alla Pro Loco.

Non possono diventare soci: – A) coloro che hanno perso i diritti civili e politici; – B) coloro che sono stati espulsi dall’associazione. Nel caso del punto b) il divieto cade alla scadenza del quinto anno dall’allontanamento, se il soggetto interessato non ha reiterato, nel predetto periodo i comportamenti che gli sono stati addebitati.

Il consiglio può attribuire la carica di socio onorario o di Presidente onorario a persone che si sono rese particolarmente benemerite per l’attività svolta a favore dell’associazione.

 

5 – CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono elettive e hanno durata triennale. Il voto per la loro elezione è segreto, e può essere esercitato da soci che risultano iscritti tanto nell’anno in corso che in quello precedente.

 

6– ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

  • Assemblea
  • Consiglio Direttivo
  • Collegio dei Revisori

 

7 – ASSEMBLEA

E’ formata dai soci come segnalato al punto 5.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta di almeno un terzo degli associati, nella sede sociale o altrove purché in provincia di Bologna secondo le indicazioni contenute nell’avviso di convocazione.

L’Assemblea è da convocarsi almeno una volta l’anno, preferibilmente entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Ha il compito di:

  • Approvare lo Statuto.
  • Nominare gli organi sociali.

Può indicare obiettivi dell’associazione, proporre strategie e iniziative al Consiglio.

–  Decide lo scioglimento della Pro Loco.

 

8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

E’ l’organo di governo della Pro Loco. Elegge al proprio interno il Presidente e le altre cariche stabilite dallo statuto, elabora annualmente i programmi di attività e si impegna per la loro realizzazione.

 

 

 

Approva il rendiconto finanziario da sottoporre alla deliberazione dell’assemblea entro il 31 marzo. Irroga le sanzioni ai soci.

E’ formato da 12 (dodici) componenti, eletti dall’Assemblea e durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Decade se perde contemporaneamente più della metà dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Può costituire gruppi di lavoro e commissioni che operano in via permanente o temporanea.

Si riunisce almeno 3 (tre) volte l’anno,  i consiglieri assenti senza giustificazione per

tre (3) sedute consecutive,decadono dall’incarico.

Può sostituire consiglieri dimissionari con altri soci utilizzando la graduatoria delle ultime elezioni.

Il consiglio elegge nel suo seno un Presidente  ed unVicepresidente o, eventualmente due Vice

Presidenti, nomina un segretario scegliendolo tra gli associati e fuori dai suoi membri.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dalla legge e dal presente Statuto riservate tassativamente all’Assemblea.

Il Consiglio ha pertanto la facoltà di procedere, previa le prescritte autorizzazioni, ad acquisti, all’accettazione di donazioni, eredità e legati, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui, di compiere qualsiasi operazione presso Istituti o Aziende di Credito.

 

9 – PRESIDENTE

Rappresenta l’associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio. Unitamente al segretario predispone il rendiconto annuale e lo sottopone entro il 28 febbraio al Consiglio. Può delegare, in via transitoria o permanente, la rappresentanza dell’ente a uno o più membri del Consiglio o dell’Assemblea per l’espletamento di singole funzioni.

In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente. Se l’impedimento si prolunga oltre i 180 giorni si procede a nuove elezioni.

Decade se il consiglio gli toglie la fiducia.

In caso di inattività prolungata del Consiglio il Presidente, anche se dimissionario, è tenuto a convocare l’Assemblea per il rinnovo dell’organo. Se l’Assemblea convocata in prima seduta non porta ad alcuna decisione, egli indice una seconda seduta a non meno di 30 giorni dalla prima. Qualora anche tale riunione non assuma decisioni, il Presidente, anche se dimissionario, ne dà comunicazione all’Unione Provinciale delle Pro Loco, la quale opererà per ricostituire gli organi sociali secondo le norme statutarie.

Se si rende necessario procedere allo scioglimento della Pro Loco, l’Unione provvederà alla destinazione del patrimonio sociale secondo i principi stabiliti dal presente statuto.

 

10 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione finanziaria è controllata da un Collegio dei Revisori composto di tre membri.

I Revisori sono eletti fra i Soci dall’Assemblea generale e durano in carica tre anni.

La qualifica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere.

Le prestazioni dei Revisori sono gratuite.

Il Collegio svolge funzione di controllo dei conti. Esamina il conto consuntivo e ne certifica la veridicità.

Con decisione collegiale può decidere controlli sulle singole partite di spesa e sugli introiti, nonché sulla correttezza della parte fiscale.

 

 

 

11 – SANZIONI

Vengono erogate dal consiglio.

Possono venire comminate sia ai membri degli organi sia ai Soci per violazioni degli obblighi statutari e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. Sono:

  1. diffida, per infrazioni lievi.
  2. sospensione, per azioni che possono recare un danno consistente all’ente. I destinatari delle sanzioni sono inibiti dall’esercizio dei diritti che loro competono fino ad un massimo di 120 giorni. La sospensione può essere inflitta anche in via cautelativa nel periodo in cui è in corso l’accertamento dei fatti contestati.
  3. espulsione, per atti di straordinaria gravità.

Gli addebiti devono essere contestati in forma scritta all’interessato, il quale ha diritto di chiedere un’audizione e di presentare documenti e testimonianze a difesa.

 

12 – PATRIMONIO

E’ costituito da:

a – Beni mobili ed immobili di cui l’associazione ha acquistato la titolarità.

b – eredità, lasciti, donazioni, contributi.

c – quote associative.

d – proventi derivanti da attività statutarie previste.

e – redditi provenienti da utilizzi dei mezzi finanziari.

Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare.

 

13 – NORME COMUNI

Le cariche sociali si rinnovano contemporaneamente.

Le votazioni che concernono le persone avvengono in forma segreta e in caso di parità di voti si procede per sorteggio.

Salvo quanto stabilito dallo statuto per casi particolari, le riunioni degli organi collegiali sono valide in presenza della metà più uno dei membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti

Il Collegio dei Revisori decide sempre a consesso pieno.

Gli organi collegiali devono essere convocati se lo richiede la base associativa.

L’assemblea può essere convocata se lo richiede almeno un decimo della base associativa.

Di ogni riunione è redatto un verbale.

 

14 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’ente è deciso dall’Assemblea col voto della maggioranza assoluta dei Soci. In seconda convocazione la seduta è valida in presenza della maggioranza assoluta dei Soci.

Il tal caso la stessa Assemblea elegge, in prima istanza fra i Soci, i liquidatori e ne stabilisce compiti e poteri.

L’Assemblea indica anche la destinazione del patrimonio che andrà comunque conferito a scopo di utilità sociale. Il patrimonio potrà anche essere devoluto ad enti e associazioni privi di scopo di lucro che abbiano, in tutto o in parte, fini analoghi a quelli della Pro Loco.

 

15 – INTEGRAZIONI

Il presente statuto può essere integrato da un regolamento esecutivo approvato dal Consiglio.

Fanno parte integrante dello statuto i principi contenuti nello statuto del Comitato Regionale e nell’eventuale statuto del Comitato Provinciale in quanto compatibili.

Il Consiglio è delegato dall’Assemblea ad apportare allo statuto le modifiche rese necessarie da nuove norme o interpretazioni delle stesse fornite dagli enti pubblici di riferimento.

 

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme contenute nel codice civile per le associazioni non riconosciute e alle norme specifiche di settore.